- Nel caso di
utilizzo e/o custodia di
gas tossici
occorre richiedere l'autorizzazione alla ASL
territorialmente competente
- Autorizzazione
scarichi
idrici
- Adempimenti per
lo smaltimento rifiuti
- Autorizzazioni
all'allaciamento rete elettrica, gas, acqua
- Omologazione
all'ISPELS
impianti di terra e parafulmini
- Il Direttore
dei lavori ha l'obbligo di presentare in duplice copia,
la documentazione per L'iscrizione al
catasto
dell'immobile, dicui all'art.52 della legge 28/2/85,
n.47, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori dei
lavori di finitura e comunque entro trenta giorni
dall'installazione degli infissi.
Il catasto restituisce al direttore dei lavori, all'atto
stesso della presentazione, una copia della
documentazione con l'attestazione dell'avvenuta
presentazione.
- Nel caso di
impianti produttivi, quando il collauso sia previsto
dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono
collaudati da professionisti o da altri soggetti
abilitati dalla normativa vigente, diversi dal
progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e
non collegati professionalmente né economicamente, in
modo diretto o indiretto, allimpresa, che ne
attestano la
conformità al progetto approvato, l'agibilità e
l'immediata operatività.
Il certificato di collaudo riguarda tutti gli
adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le
strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e
gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la
sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro
conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei
luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede
di autorizzazione. Il certificato positivo di collaudo
consente la messa in funzione degli impianti fino al
rilascio definitivo del certificato di agibilità, del
nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni
altro atto amministrativo richiesto.
-
L'autorizzazione di
agibilità
relativa ad immobili non abitativi di cui all'art. 221
T.U. 26.7.1934, n.1265, deve riguardare solo la sanità
"degli ambienti", e quindi il solo manufatto edilizio,
non già l'attività contigente che vi si svolge,
soprattutto dopo l'entrata in vigore della L.425/94
- Il datore di
lavoro è tenuto ad elaborare il documento di sicurezza
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